Il bonus luce e gas, o bonus sociale per disagio economico, è un aiuto per far fronte all’aumento delle spese in bolletta legate al consumo di energia elettrica e gas.
L’agevolazione, istituita dal Governo e reso operativo da ARERA con la collaborazione dei Comuni, è un contributo di solidarietà verso le fasce economicamente più fragili e perciò viene riconosciuto solamente in condizioni particolari.
Il bonus sociale per disagio economico, diverso dal bonus sociale per gravi condizioni di salute (che include solo la fornitura elettrica), viene assegnato in base all’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
La persona che richiede l’agevolazione dev’essere intestataria di un contratto di fornitura energetica attiva (elettrica, gas o entrambe) a carattere domestico e il suo ISEE deve rispettare uno dei seguenti requisiti:
Per quanto riguarda la fornitura di gas, le agevolazione vengono applicate anche a chi è servito da un impianto condominiale centralizzato alimentato a gas naturale e solo alla fornitura di gas naturale trasportato da reti di distribuzione (sono esclusi quindi il GPL e il gas in bombole).
I bonus luce e gas sono cumulabili, ma ogni famiglia ha diritto a un solo bonus per disagio economico per tipologia di fornitura (luce, gas, ecc.).
Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto automaticamente alle famiglie che ne hanno diritto, senza necessità di presentare domanda. Basta compilare e presentare la DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), al Comune di residenza oppure fare domanda online all’INPS attraverso il Portale Unico ISEE al fine di ottenere l’attestazione ISEE.
Se l’ISEE risulta essere sottosoglia, l’INPS invia automaticamente ai fornitori di luce e gas la comunicazione di agevolazione, indicando anche il periodo di validità. Il bonus viene erogato nella prima bolletta utile successiva alla comunicazione.
Il bonus continuerà a essere erogato anche in caso di cambio fornitore.
L’ammontare dello sconto sul costo della fornitura domestica di luce e gas viene stabilito dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Per quanto riguarda le agevolazioni sull’elettricità, il calcolo tiene conto del numero dei componenti del nucleo famigliare e dell’ISEE.
Per il gas, invece, oltre a queste due componenti, si prendono in considerazione anche la stagione, la zona climatica dove è attiva la fornitura e il tipo di utilizzo che viene fatto con il gas (solo riscaldamento, solo acqua calda e cottura o entrambi).
Gli importi quindi non sono fissi, ma definiti su base trimestrale; vengono aggiornati periodicamente da ARERA e si trovano indicati nella tabella riepilogativa degli importi.
Una volta presentata la DSU che attesta l’ISEE sottosoglia, l’INPS comunica automaticamente ai fornitori di energia elettrica e gas l’attivazione del bonus. Lo sconto viene applicato direttamente in bolletta (dopo 3-4 mesi circa dalla presentazione dell’ISEE) non in un’unica soluzione, bensì suddiviso nelle bollette relative ai consumi dei 12 mesi successivi all’attivazione del bonus. Gli importi sono riportati sotto la voce “bonus sociale”.
Il bonus sociale non andrà perso. Cambiare fornitore durante il periodo di validità dell’agevolazione è possibile e non comporta nessun rischio; lo sconto ti sarà regolarmente accreditato in bolletta secondo i termini e le modalità previste.
Hai ancora dubbi? Nella sezione Bonus Disagio Economico risposto ad altre domande che potrebbero esserti utili.