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Fornitura di GAS naturale
Le aliquote di accisa da applicare, le agevolazioni e le esenzioni sui consumi di gas naturale previste sono stabilite dall'Art.26 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e dall'Allegato I e dalla Tabella A che integrano tale provvedimento.
Sono previste, in particolare, specifiche agevolazioni per i consumi di gas naturale per usi industriali. Rientrano in tale ambito:
Ai sensi dell'Art.17, comma 1 del D.Lgs 26 ottobre 1995, n.504 e della Tabella A, i prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
Ai sensi dell'Art. 21 comma 13 del D.Lgs 26 ottobre 1995, n.504, i prodotti soggetti ad Accisa sono esclusi dal pagamento della stessa quando sono destinati:
Per scaricare la suddetta documentazione cliccare i seguenti link:
Fornitura di energia elettrica
Ai sensi dell'Art.52, comma 2 del D.Lgs 26 ottobre 1995, n.504, non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI IVA E ACCISE
Nel caso in cui ritenga di avere diritto ad una agevolazione, il cliente è tenuto a compilare debitamente in tutte le sue parti e sottoscrivere l’apposita modulistica disponibile sul sito internet, allegando eventuali ulteriori documenti indicati.
La documentazione dovrà essere trasmessa ad uno dei recapiti indicati in calce al modulo stesso.
Nessun documento dovrà essere trasmesso per le forniture di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti persone fisiche private per l’uso residenziale (esclusivamente ad uso abitativo di prima e seconda casa)
Come stabilito dalla Tabella A del D.P.R 26 ottobre 1972, n.633, nella parte III, n.103, per la fornitura di energia elettrica, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per:
La mesima agevolazione è applicata, ai sensi della Circolare Ministeriale 7 aprile 1999, n.82/E, ai soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali condomini, caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività.
Nella recente risposta ad interpello n. 142 del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che l'aliquota IVA al 10% si applica anche alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali. L'accesso all'agevolazione è subordinato al rilascio di apposita dichiarazione attestante il sussistere dei requisito di legge da parte dell'Amministratore di condominio.
È prevista la non imponibilità IVA per le forniture di energia elettrica destinate a:
Per quanto riguarda la fornitura di gas, l'aliquota IVA al 10% si applica a:
Per quanto riguarda la fornitura di gas, l'aliquota IVA al 10% si applica a:
Scegliere Segnoverde significa prendere parte ad un progetto concreto che, oltre a farti risparmiare denaro, si propone di risparmiare risorse importanti per il nostro pianeta; significa quindi credere fortemente nella possibilità di un futuro sostenibile basato sulla massima efficienza delle risorse e uno stile di vita in armonia rispettoso dell’ambiente che ci ospita.
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Segnoverde non si limita a fornirti energia elettrica a impatto zero, ma vuole essere il punto di riferimento per tutti i tuoi progetti volti alla riduzione dell’impatto sul pianeta. Abbiamo individuato quattro aree di intervento: casa, mobilità, stile di vita e consumi. Quattro dimensioni con un obiettivo comune: rendere efficienti e sostenibili tutti i bisogni dei nostri clienti.
La nostra energia elettrica è a impatto zero, perché a ogni kWh prelevato corrisponde una Garanzia di Origine che ne attesta la provenienza da fonti di energia rinnovabile.
Assolutamente no. Il passaggio all'energia ad impatto zero di Segnoverde non comporta nessun costo di allaccio e nessuna modifica all’impianto o al contatore.
A partire dal 1 Aprile 2017, per le forniture ELETTRICHE con contatore elettronico regolarmente teleletto non è più necessario comunicare l’autolettura: il Distributore locale territorialmente competente trasmette giornalmente alla Società di Vendita i dati di prelievo utili per la relativa fatturazione.
(Delibera 738/16 ARERA)
Per quel che concerne le utenze GAS ad oggi il piano di sostituzione dei contatori meccanici con i nuovi elettronici e programmabili per la telelettura è ancora in corso, pertanto è importante comunicare l’autolettura per avere una fatturazione emessa sulla base di consumi effettivi e non stimati.
Per quanto concerne le forniture di Energia Elettrica non è più necessario comunicare l'autolettura, tuttavia, qualora il Cliente desideri comunque effettuare l'autolettura, dovrà darne comunicazione alla Società di vendita entro l'ultimo giorno disponibile del mese: la lettura così trasmessa verrà utilizzata per la fatturazione, a meno che non venga annullata dal Distributore locale.
Il Cliente può in ogni momento verificare le letture fatturate consultando le fatture, accedendo all'Area Clienti riservata sul sito oppure scaricando la APP.
Per quel che concerne le utenze Gas la Società di vendita mette a disposizione un intervallo temporale - evidenziato nella prima pagina di ogni fattura – compreso tra il 1° ed il 5° giorno di ogni mese, affinché l’utente possa procedure a comunicare l’autolettura.
L'autolettura può essere comunicata:
Se il contatore è di vecchia generazione, la cifra da comunicare si trova a sinistra della virgola, di solito con cifre bianche su sfondo nero.
Se il contatore è di nuova generazione, per prima cosa va attivato il display, che di solito resta spento, premendo il pulsante di consultazione: è necessario procedere nella consultazione sino alla visualizzazione dei dati di prelievo, il dato da comunicare è il numero intero a sinistra della virgola, omettendo invece le cifre dopo la virgola.
Il Bonus per Disagio Economico è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.
Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
Le condizioni reddituali necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono:
Per l'accesso al bonus sarà sufficiente rispettare uno solo dei requisiti di ammissibilità sopra esposti.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.
Bonus elettrico
L'agevolazione riguarda tutti i clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica per l'abitazione di residenza che soddisfano le condizioni seguenti:
Fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4.
Fino a 4,5 kW per un numero di persone residenti superiori a 4.
Bonus gas
Possono ottenere lo sconto tutti i clienti GAS domestici diretti (cioè titolari di un contratti di fornitura diretto) o indiretti (cioè serviti da un impianto condominiale) dotati di misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del contatore indica la sua portata termica e viene verificata dal distributore; normalmente, in un appartamento tipo, la classe del misuratore gas è pari a G4).
Il bonus si applica solo alla fornitura di gas naturale trasportato da reti di distribuzione (sono esclusi quindi il GPL e il gas in bombole).
Il valore dello sconto per il Bonus Elettrico varia a seconda del numero dei componenti della famiglia:
128 € per le famiglie con uno o due componenti,
151 € per le famiglie di tre o quattro componenti,
177 € per le famiglie con oltre quattro componenti.
L'ammontare del Bonus sociale per il Gas sarà differenziato per:
Sul sito di ARERA è possibile calcolare l'importo del bonus gas per Comune, tipologia di utilizzo del gas e numero di componenti del nucleo familiare.
Sono in corso di definizione le modalità applicative per l'erogazione automatica delle agevolazioni, che saranno oggetto di appositi provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti.
Indipendentemente dai tempi necessari per la predisposizione degli strumenti informatici necessari, il bonus 2021 sarà comunque riconosciuto agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate.
Se l'agevolazione viene concessa, in bolletta è presente una specifica comunicazione dell'Autorità con la quale viene comunicata la concessione del diritto.
Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.
In caso di passaggio al Mercato Libero o di cambio Fornitore il bonus sociale non andrà perso:
in caso di cambio fornitore nel periodo di validità del bonus (ossia a partire dalla data in cui è stato "attivato"), lo sconto previsto sarà comunque accreditato (seguendo ovviamente i termini e le modalità previste).
Il Bonus Elettrico per disagio fisico può essere richiesto da tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici titolari di fornitura elettrica utilizzata anche da un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=37423
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).
Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di:
un certificato ASL che attesti:
la situazione di grave condizione di salute;
la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
l’indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
il modulo B compilato.
È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
codice pod (identificativo del punto di consegna dell'energia elettrica). È un codice alfanumerico composto da 14 caratteri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si passa ad un altro fornitore; la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
N.B. Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
No, non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.
€/anno per punto prelievo
Anno 2021 | FASCIA MINIMA | FASCIA MEDIA | FASCIA MASSIMA |
extra consumo rispetto ad utente tipo(2700/kWh/anno) | fino a 600kWh/anno | tra 600 e 1200 kWh/anno | oltre 1200kWh/anno |
Fino a 3kW | € 189 | € 311 | € 449 |
oltre 3 Kw (da 4,5 kW in su) | € 442 | € 559 | € 676 |
Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul Portale SGAte
https://www.sgate.anci.it/sgate-web/simulatore/flows/simulatoreCodiceAgevolazione.htm?execution=e2s1
L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento
Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.
Lo stato di avanzamento della richiesta di bonus può essere verificato:
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature non
vengono più utilizzate).
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Sì, si può chiedere un adeguamento sia nel caso in cui si installino nuove apparecchiature, sia nel caso in cui si debbano utilizzare quelle già presenti per un maggior numero di ore giornaliere.
E' necessario presentare il modulo B barrando la voce “variazione apparecchiature”.
E’ sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il simulatore perché può accadere che, malgrado l’aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l’ammontare del bonus non cambi. In tale situazione il sistema SGAte non accetta la domanda di variazione e l’agevolazione in corso non subisce variazioni.
In caso di attribuzione di un diverso livello di bonus, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.
Il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus.
Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.
La normativa ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili.
Per tutte le piccole imprese e alcune microimprese la data è stata fissata al 1° gennaio 2021 mentre per le famiglie sarà il 1° gennaio 2023.
Per conoscere ulteriori dettagli in merito all'evoluzione dei mercati al dettaglio, clicca sul link: https://www.arera.it/it/190701.htm
Tutte le piccole imprese (numero di dipendenti tra 10 e 50 e/o fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro) titolari di punti di prelievo in "bassa tensione".
Una parte delle microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro), quelle titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW.
Per tutte le altre microimprese e per i clienti domestici la scadenza sarà il 1° gennaio 2023.
Fine mercato tutelato: Data prevista per ogni tipologia di utenza
TIPO UTENZA | REQUISITI* | DATA FINE TUTELATO |
PICCOLE IMPRESE | Tra 10 e 50 dipendenti e fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di €, oppure potenza impegnata del punto prelievo maggiore a 15kW. | gennaio-21 |
CLIENTI DOMESTICI E MICROIMPRESE | Consumatori singoli, famiglie, associazioni e le microimprese che non rientrano nei requisiti di cui sopra. | gennaio-23 |
Dal 1° gennaio 2021 le piccole imprese e le microimprese obbligate (quelle con potenza impegnata superiore a 15 kW), che non abbiano già scelto una fornitura da mercato libero, vengono servite nel SERVIZIO A TUTELE GRADUALI da un fornitore identificato dall’Autorità e alle condizioni previste dall’Autorità.
Nella PRIMA FASE (dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021) il cliente resta assegnato al medesimo fornitore del servizio di maggior tutela con il quale ha l'utenza attiva, ma a condizioni contrattuali diverse (le stesse della cosiddetta offerta PLACET) e ad un prezzo sostanzialmente invariato se non per la parte di "spesa per la materia energia".
Nella SECONDA FASE (dal 1° luglio 2021, per tre anni), il cliente che non avrà ancora scelto il proprio fornitore sul libero mercato verrà assegnato ad un esercente selezionato attraverso aste territoriali.
Le condizioni contrattuali saranno sempre quelle della cosiddetta offerta PLACET, ma con costi diversi di commercializzazione e sbilanciamento (definiti dall'Autorità prima delle aste) e un prezzo unico nazionale determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione delle aste. "Per conoscere ulteriori dettagli in merito al Servizio a Tutele Graduali, clicca sul link: https://www.arera.it/it/consumatori/STG.htm
I consumi effettivi sono i kilowattora (kWh) risultanti fra due letture rilevate o autoletture; corrispondono alla differenza tra i numeri indicati dal display del contatore al momento dell’ultima lettura rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura)
L'unità di misura dell'energia elettrica è il Kilowattora (kWh): rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW.
Il kWh (chilowattora) è l’unità di misura dell’energia elettrica: nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh.
il kW (chilowatt) è l’unità di misura della potenza: nella bolletta la potenza impegnata e la potenza disponibile sono espresse in kW.
La misura dei consumi di gas non avviene direttamente in Smc ma viene conteggiata regolarmente in metri cubi MC
I consumi di gas rilevati in MC non tengono conto di diversi fattori - temperatura, altitudine, condizioni climatiche - capaci di incidere sulla effettiva quantità di gas consumato.
Per ovviare ad inique disparità è stata proposta una tipologia di calcolo che consenta di rilevare misure standard, ossia valide per qualsiasi condizione di temperatura e pressione.
È stato deciso, pertanto, di calcolare il consumo di gas a una temperatura media di 15°C e ad una pressione di 1013,25 millibar, adottando una misura standard.
Non si parla semplicemente di metro cubo (MC), quindi, ma di standard metro cubo (Smc).
Il coefficiente correttivo C dei consumi può essere pensato come una sorta di tasso di conversione, che consente di ricalcolare il consumo misurato in metri cubi dal contatore.
La conversione effettuata applicando il coefficiente di conversione C garantisce al cliente di ricevere una bolletta relativa ai volumi di gas realmente consumati, senza il rischio di aumenti dovuti a variabili esterne.
Il fattore di conversione C si differenzia per zone climatiche, definite in base alle temperature medie annue e, in particolare, a quanti giorni all'anno la temperatura esterna sia inferiore al valore fissato per convenzione di 20°C.
Il coefficiente di conversione C del gas può essere calcolato sulla base di alcuni elementi precisi e di alcune formule matematiche. Le 3 informazioni necessarie per procedere con questo calcolo sono le seguenti:
1) l’altitudine del Comune in cui è situata l’abitazione;
2) gradi giorno del Comune in cui è situato il contatore. Questa informazione è reperibile sul sito dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile);
3) numero di giorni di esercizio dell’impianto di riscaldamento, che dipende dalla zona climatica dell’immobile di riferimento.
Una volta che si dispone di queste tre informazioni, esiste una successione di formule matematiche che permette di stabilire il valore del coefficiente di trasformazione specifico a un’area geografica di riferimento.
pb = 1,01325 * (1-0,0000225577 * H) ^ 5,2559;
Kp = (pb + 0,020)/1,01325;
gg = GG/ng;
Kt = 288,15 / (295,15 – gg);
C= Kp * Kt.
I risultati ottenuti da ciascuna formula devono essere arrotondati alla sesta cifra decimale, seguendo il criterio commerciale.
La misura dei consumi, rilevati in metri cubi, viene successivamente convertita, moltiplicandola per il coefficiente di conversione C, in metri cubi standard.
In ogni bolletta del gas ricevuta dal consumatore verrà indicato sia il consumo originale, scaturente dalla segnalazione del contatore, sia il consumo standard, ottenuto grazie all'applicazione del coefficiente C, che non terrà conto della pressione esterna e della temperatura delle varie regioni italiane, e sul quale verrà applicato il prezzo di vendita dalla società energetica.
La Società di Vendita applica pertanto la tariffa sui consumi standardizzati.
La richiesta va inoltrata alla Società di Vendita, attraverso uno dei canali di contatto messi a disposizione:
Telefonicamente da rete fissa, al numero verde 800 910 404;
Telefonicamente da rete mobile, al numero 02 39297207;
Tramite email, scrivendo all’indirizzo assistenza.clienti@segnoverde.it
La richiesta va inoltrata alla Società di Vendita, attraverso uno dei canali di contatto messi a disposizione:
Telefonicamente da rete fissa, al numero verde 800 910 404;
Telefonicamente da rete mobile, al numero 02 39297207;
Tramite email, scrivendo all’indirizzo assistenza.clienti@segnoverde.it
La richiesta va inoltrata alla Società di Vendita, attraverso uno dei canali di contatto messi a disposizione:
Telefonicamente da rete fissa, al numero verde 800 910 404;
Telefonicamente da rete mobile, al numero 02 39297207;
Tramite email, scrivendo all’indirizzo assistenza.clienti@segnoverde.it
La segnalazione deve essere fatta al Distributore Locale territorialmente competente
Il recapito telefonico del Servizio Guasti è in evidenza nella prima pagina della fattura Luce e della fattura Gas.
Per quanto riguarda il Gas la Delibera n. 631/2013/R/gas del 27 dicembre 2013 di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha previsto l’installazione di contatori teleletti in sostituzione del contatore meccanico di vecchia generazione, al fine di ammodernare la rete ed accrescere la consapevolezza da parte degli utenti finali, che potranno accedere ai propri consumi sia consultando il display del contatore sia attraverso il
portale del proprio distributore una volta attivata la teletrasmissione delle letture.
Per quanto concerne la Luce con la delibera 222/2017/R/eel l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha determinato l'avvio della sostituzione del contatore elettronico di prima generazione (1G) con Open Meter, contatore elettronico di seconda generazione (2G) in linea con l’evoluzione tecnologica nel settore della misurazione dei consumi.
La sostituzione del contatore Gas e Luce deve essere effettuata da un tecnico specializzato della competente Società di Distribuzione, proprietaria dell’apparecchio.
Il personale incaricato dovrà essere munito di un tesserino di riconoscimento che riporta il nome della società per la quale opera.
Nel caso della sostituzione del contatore Luce verrà data comunicazione tramite avviso affisso nei 5 giorni precedenti all'intervento di sostituzione del contatore, con indicazione della data e della fascia oraria prevista per la sostituzione.
Per effettuare l'intervento sarà necessaria una brevissima interruzione dell'energia elettrica.
ll cliente non è tenuto a presenziare alle operazioni di sostituzione, eccetto i casi in cui la presenza sua o di un suo incaricato risulti indispensabile per l’accesso al contatore.
Per quanto concerne la sostituzione del contatore Gas, la Società incaricata della Distribuzione ha l'obbligo di inviare una comunicazione scritta, con almeno 10 giorni di preavviso, nella quale vengono indicate data e fascia oraria nelle quali il tecnico incaricato dell’azienda effettuerà l'intervento.
L’intervento dura al massimo due ore e comporta la sospensione dell’erogazione del gas per il tempo necessario ad operare in sicurezza.
L’intestatario del contratto, oppure un suo delegato, deve necessariamente essere presente per firmare il verbale di sostituzione e, se necessario, consentire l'accesso al locale contatore.
In occasione della sostituzione verrà fornito un manuale d’istruzione del contatore che contiene informazioni sui dati visualizzabili sul display.
L'intervento di sostituzione è completamente gratuito.
La lettura del vecchio contatore, rilevata in occasione dell’intervento di sostituzione, sarà automaticamente recepita nella bolletta relativa al periodo di
riferimento.
OFFERTE MONORARIE: prevedono un unico livello di prezzo per la componente materia energia durante tutta la giornata, indipendentemente dalla fascia oraria in cui avviene l'utilizzo di energia elettrica.
OFFERTE MULTIORARIE: prevedono una differenziazione del prezzo della componente materia energia a seconda dei momenti di utilizzo dell'energia elettrica. La ripartizione dei consumi tra le diverse fasce orarie avviene come riportato di seguito:
Questa distinzione non è invece applicabile alle offerte gas.
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